Art. 1.
(Classificazione dei porti).

      1. L'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. (Classificazione dei porti). 1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie:

          a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;

          b) categoria II: porti di rilievo internazionale, costituenti nodi delle grandi reti di trasporto e di navigazione di rilevanza transeuropea;

          c) categoria III: porti di rilevanza economica nazionale, regionale e interregionale.

      2. I porti rientranti nella circoscrizione di ogni autorità portuale appartengono alla II categoria, prescindendo dalle caratteristiche dello scalo.
      3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati porti o specifiche aree portuali di cui alla I categoria, previa acquisizione del parere della competente autorità portuale.
      4. I porti di cui alle categorie II e III possono avere una o più delle seguenti funzioni:

          a) commerciale;

          b) industriale e petrolifera;

          c) di servizio passeggeri;

          d) peschereccia;

          e) turistica e da diporto.

      5. Le funzioni di ciascun porto della II categoria sono determinate o modificate

 

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con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione competente, sulla base della proposta della rispettiva autorità portuale, che tiene conto del piano regolatore portuale e del piano operativo triennale.
      6. Le funzioni di ciascun porto della III categoria sono determinate o modificate con apposito provvedimento della regione competente, tenendo conto del piano regolatore portuale».